Medici contro la Tortura è stata costituita alla fine del 1999 come associazione umanitaria senza fini di lucro. Porta avanti progetti di assistenza medica, psicologica e d’altro tipo rivolti alle vittime di tortura o di altri trattamenti crudeli inumani o degradanti.
L’associazione si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Lo Statuto
Articolo 1
È costituita l’associazione umanitaria di volontariato denominata “MEDICI CONTRO LA TORTURA” con sede legale attualmente in Roma. Via dei Mille n. 6, ai sensi della Legge 266/91. La sede potrà essere trasferita con semplice deliberazione dell’assemblea.
Per lo sviluppo dell’associazione potranno essere istituite altre sedi sia in Italia sia all’estero. L’associazione, previo delibera dell’assemblea dei soci può aderire o federarsi ad altre associazioni aventi uno scopo sociale affine.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Articolo 2
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’associazione, nello spirito di tutelare e promuovere i diritti umani, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e conformandosi ai principi che guidano Amnesty International e il Centro di Riabilitazione delle Vittime della Tortura (R. C. T.) di Copenaghen, ha lo scopo di fornire assistenza medica, psicologica o d’altro tipo alle vittime di torture e d’ogni altra forma di trattamento crudele, disumano e degradante provenienti da qualsiasi paese del mondo e di denunciare la realtà attuale della tortura.
L’associazione si propone di perseguire finalità d’interesse collettivo e d’utilità sociale, per conseguire compiutamente il proprio fine, si propone inoltre di:
- promuovere ed effettuare studi e ricerche connessi alla riabilitazione delle vittime delle violazioni dei diritti umani;
- organizzare itinerari formativi e profili professionali per il personale destinato alla riabilitazione delle vittime di tortura;
- realizzare iniziative rivolte ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, con particolare attenzione agli operatori delle istituzioni, nei confronti della realtà attuale della tortura e delle sue conseguenze;
- favorire proposte legislative in favore di chi ha subito torture e maltrattamenti gravi, nonché di promuovere l’adesione dell’Italia a convenzioni e trattati contro la tortura; promuovere e svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, mostre, seminari, e ricerche d’ogni tipo a sostegno dei diritti delle vittime;
- raccogliere e catalogare testimonianze scritte, visive, sonore, virtuali, che costituiscono il Centro di Documentazione e Produzione di elaborati e studi sulla diffusione della tortura e della violazione dei diritti umani;
- stampare libri, giornali, riviste ed ogni altro materiale necessario allo svolgimento delle attività dell’associazione;
- realizzare iniziative dedicate a bambini e ragazzi per offrire basi e stimoli al fine di sviluppare al meglio la personalità dei cittadini del futuro;
- incentivare e divulgare la formazione e l’aggiornamento con la proposizione di corsi, seminari e workshop;
- promuovere l’integrazione e lo scambio fra i popoli, sapere e creazioni delle diverse culture ed etnie;
- porsi come struttura di servizio per altre associazione, movimento od organismo o ente di qualsiasi natura che persegua finalità anche parzialmente coincidenti con gli scopi delle finalità associative;
- organizzare e gestire, anche in convenzione, servizi sociali, beneficenza, assistenza socio sanitaria.
Al fine di realizzare le finalità sociali l’associazione si adopererà per costituire e sostenere uno o più centri, in Italia ed all’estero, d’accoglienza e riabilitazione per le vittime della tortura, in uno spirito d’operosa solidarietà fra cittadini, istituzioni e organizzazioni culturali e sociali.
L’associazione potrà anche farsi promotrice di una fondazione.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quella sopra menzionate ad eccezione di quelle a loro direttamente connesse.
Articolo 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- Quote associative dei soci;
- Liberalità a qualsiasi tipo pervenute ed esplicitamente destinate all’accrescimento del patrimonio;
- Avanzi ed accantonamenti di qualunque specie derivanti dalla gestione ordinaria dell’associazione.
- Contributi pubblici nazionali, regionali, comunali ed europei.
- Proventi derivanti dalla erogazione e gestione dei servizi e delle attività.
Articolo 5
L’associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.
Essa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari nei limiti e per il conseguimento dei fini statutari.
Articolo 6
L’associazione non potrà contrarre debiti per un importo complessivo superiore al 40% del proprio patrimonio.
Articolo 7
L’attività associativa regolata dal presente statuto si avvale ed è sottoposta al controllo dei seguenti organismi:
- L’assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori;
Tutte le cariche sociali sono ricoperte gratuitamente. E’ possibile il solo rimborso delle spese documentate per lo svolgimento delle funzioni direttive.
Articolo 8
Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Comitato Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione; - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- adottare eventuali regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione in particolare per quanto riguarda la gestione terapeutica delle vittime di tortura.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro socio espressamente delegato.
Articolo 9
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di dieci membri eletti dall’Assemblea dei soci escluso il Presidente che ne fa parte di diritto. Il numero dei membri è fissato di volta in volta dall’assemblea. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.
La prima nomina dei membri, del Comitato Direttivo è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, nei limiti delle finalità statutarie e con espressa esclusione di quelli che lo statuto attribuisce in maniera esclusiva agli altri organismi.
Il Comitato Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il presidente definisce l’ordine del giorno della riunione del comitato.
Le adunanze del comitato si terranno di norma presso la sede dell’associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.
Le convocazioni devono essere inviate ai membri del comitato con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. La trasmissione con il sistema facsimile è ammessa. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro ore.
Le sedute sono valide con l’intervento di almeno la metà dei membri del comitato e le deliberazioni dell’adunanza sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del comitato. I verbali delle adunanze sono redatti e trascritti sul registro dei verbali del comitato da un segretario nominato di volta in volta.
Articolo 10
Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dal comitato direttivo. Il collegio ha il compito di controllare i verbali del comitato direttivo e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del comitato direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri, del collegio dei revisori è determinato dal comitato direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Articolo 11
L’assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari. I soci impossibilitati a partecipare all’assemblea possono delegare il loro voto ad altro socio.
La delega per essere valida deve recare la firma d’autentica del presidente della associazione, o di un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, cancelliere). L’assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno una volta l’anno in relazione alla approvazione del rendiconto della gestione associativa dell’anno precedente, come previsto dalle disposizioni di legge. L’assemblea potrà altresì essere convocata quando la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ne facciano richiesta scritta al presidente, indicandone le ragioni che la determinano e facendosi carico delle spese necessarie.
Le adunanze dell’assemblea si terranno di norma presso la sede della associazione ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.
Nella convocazione dovrà essere specificato luogo, data, ora della prima e della eventuale seconda convocazione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione effettuata con il sistema facsimile è ammessa. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro ore.
L’assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I verbali delle assemblee dei soci sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle assemblee dei soci, da un segretario nominato di volta in volta dal presidente.
Articolo 12
L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo 13
I soci dell’associazione sono persone fisiche e sono raggruppati nelle seguenti quattro categorie in relazione alle finalità che gli stessi si propongono nell’aderire alla missione associativa ovvero secondo criteri e scelte del comitato direttivo.
Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
Soci Ordinari
I soci ordinari sono le persone fisiche che condividendo gli scopi dell’associazione s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota di adesione e del contributo annuale stabilito dal comitato direttivo.
Per divenire socio ordinario bisogna presentare domanda scritta al comitato direttivo dell’associazione. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci già iscritti nel registro soci.
In caso di diniego della domanda la decisione definitiva è demandata all’assemblea che delibera nella prima riunione utile.
L’adesione all’associazione comporta per il socio ordinario il rispetto delle norme del presente statuto e la partecipazione alle finalità associative utilizzando gli strumenti statutari e quelli messi in atto dal comitato direttivo.
Il socio ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.
L’importo della quota associative sarà determinato annualmente dal comitato direttivo.
Il socio ordinario che non provvede al pagamento della quota annuale entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda ovvero entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento è automaticamente escluso dalla compagine associativa e decade dalla carica o funzione ricoperta nella stessa.
In ogni caso il socio non in regola con i pagamenti non può partecipare all’assemblea dei soci.
Soci Onorari
Sono soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito ( non pagano la quota annuale, ma lavorano gratuitamente per l’associazione ) o mediante conferimento in denaro o in natura.
I soci Onorari e Sostenitori o Promotori possono partecipare come osservatori alle riunioni dell’assemblea dei soci.
Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti.
L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
L’attività dei volontari, e dei soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
Tutti i soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
quando arrecano danni morali e materiali all’associazione;
quando non ottemperino alle disposizioni dello statuto dell’associazione, alle deliberazioni degli organi associativi e non si comportino conformemente ai regolamenti eventualmente deliberati.
Le decisioni in merito alla sospensione, espulsione e radiazione del socio sono prese dal comitato direttivo e sono insindacabili.
Articolo 14
L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre d’ogni anno. Ogni anno debbono essere redatti dal comitato direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
Articolo 15
Le modifiche allo statuto possono essere apportate esclusivamente dall’assemblea dei soci. In sede di prima convocazione le deliberazioni si riterranno valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti in assemblea ed i presenti in assemblea rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie in sede di prima registrazione o per variazioni successive imposte dalla normativa emanata dei competenti organismi statali sono apportate dal presidente e saranno ratificate dall’assemblea nella prima riunione utile.
Articolo 16
L’assemblea dei soci delibera lo scioglimento dell’associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in assemblea e l’assemblea è validamente costituita con la presenza diretta o per delega autenticata a termini di legge della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
In ogni caso deve essere nominato il responsabile per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell’avanzo patrimoniale.
L’avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad enti ed organismi senza scopo di lucro.
Articolo 17
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.